Statuto Associazione di volontariato
In data 25 novembre 2009 a Imola (BO), alle ore 20.30, in Via Cavour n. 2/E, si sono riunite le seguenti persone:
[OMISSIS]
con la volontà di costituire un’Associazione di volontariato che si prefigge il fine della solidarietà civile, culturale, sociale, secondo i principi della dottrina sociale cristiana, attraverso il sostegno alle attività presenti e future dell’Istituto Artigianelli Santa Caterina di Imola, meglio specificate nell’allegato Statuto
I comparenti chiamano a presiedere la riunione il Sig. Martelli Don Massimo ed a fungere da Segretario il Sig. Bussi Renzo.
Il Presidente illustra i motivi che hanno determinato i presenti a farsi promotori della costituzione dell’associazione che sarà retta secondo le norme stabilite dallo Statuto che si allega al presente atto quale parte integrante. Lo Statuto stabilisce in particolare che l’adesione alla associazione è libera, che il suo funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro.
I presenti deliberano dopo ampia discussione di costituire, al fine e per gli effetti della L. 266/91 e della Legge regionale Emilia Romagna n. 12/2005, una Associazione di volontariato, di durata indeterminata, denominata: “Amici ed ex allievi dell’Istituto Santa Caterina”, con sede in Imola, via Cavour n. 2/E, disciplinata secondo le norme stabilite dalle leggi sopraccitate e dall’allegato Statuto.
Stabiliscono inoltre che, per il primo mandato triennale, il Consiglio Direttivo sia composto dai seguenti cinque membri, di cui indicano specificamente il Presidente nella persona di Martelli don Massimo.[OMISSIS] Firma dei soci fondatori[OMISSIS] STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
“Amici ed ex allievi dell’Istituto Santa Caterina”,
approvato il 25 novembre 2009
TITOLO I – COSTITUZIONE – SEDE – DURATA
Articolo 1
È costituita con sede in Imola (BO) Via Cavour n. 2/E, l’Associazione di volontariato, costituita ai sensi della legge 266/91 e della Legge regionale Emilia Romagna n. 12/2005, denominata “Amici ed ex allievi dell’Istituto Santa Caterina”.
L’Associazione potrà istituire sedi secondarie o sezioni in qualunque Comune della regione Emilia-Romagna o del territorio nazionale.
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato; l’Associazione non ha scopo di lucro.
TITOLO II – SCOPI E FINALITA’
Articolo 2
L’Associazione opera in attività di volontariato inteso come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, a favore di soggetti in difficoltà, di soggetti svantaggiati quali minorenni, giovani, persone diversamente abili e loro familiari, persone anziane.
L’Associazione si prefigge lo scopo della solidarietà civile, culturale, sociale, secondo i principi della dottrina sociale cristiana, attraverso il sostegno alle attività presenti e future dell’Istituto Artigianelli Santa Caterina di Imola.
In particolare per la realizzazione dello scopo prefissato e nell’intento di agire in favore di tutta la comunità, l’Associazione si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di svolgere, in attività di volontariato ed a vantaggio della comunità, in maniera autonoma, o in collaborazione con altre associazioni, enti e soggetti privati aventi finalità simili e che condividano gli scopi e le finalità dell’Associazione, le seguenti attività:
accoglienza, assistenza, educazione, animazione e formazione delle giovani generazioni;
accoglienza, assistenza, cura di persone in difficoltà, di soggetti svantaggiati, di persone diversamente abili e loro familiari, di persone anziane;
aggregazione e socializzazione dei giovani, di persone in difficoltà, di soggetti svantaggiati, di persone diversamente abili e loro familiari, di persone anziane anche attraverso iniziative ricreative, ludiche, sportive, di animazione, di espressione artistica, di vacanza;
assistenza di persone in difficoltà anche attraverso la raccolta e la distribuzione di beni di prima necessità;
sostegno alla genitorialità e all’azione educativa delle famiglie e delle realtà scolastiche;
accoglienza ed assistenza dei familiari delle persone ricoverate in ospedali e luoghi di cura;
promozione di iniziative, incontri, convegni, momenti per la crescita della solidarietà all’interno della comunità,
organizzazione di eventi, spettacoli, feste, cene ed altre iniziative allo scopo di raccogliere fondi per le proprie attività e per promuovere e sensibilizzare la collettività alle proprie finalità, in conformità con la normativa soprarichiamata.
Le attività di cui al comma precedente sono svolte prevalentemente con l’attività dei Soci dell’Associazione prestata in forma esclusivamente personale e volontaria. L’attività degli aderenti non sarà retribuita in alcun modo. Agli aderenti possono essere rimborsate solo le spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione nei limiti stabiliti dagli organi dell’Associazione. Ogni forma di rapporto economico con l’Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, anche occasionale, è incompatibile con la qualità di Socio.
TITOLO III – ESERCIZIO
Articolo 3
L’esercizio dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il l° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.
TITOLO IV – PATRIMONIO
Articolo 4
Il patrimonio dell’Associazione, che non ha scopo di lucro, è costituito:
dalle quote sociali, che saranno definite annualmente in misura complessivamente adeguata al perseguimento delle finalità statutarie, e dai contributi volontari degli stessi Soci. In caso di eccezionale necessità da quote straordinarie, in misura non superiore alla quota associativa, da deliberarsi comunque dall’assemblea;
da contributi di privati, da donazioni e da lasciti testamentari;
da contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
da contributi di organismi internazionali;
da rimborsi derivanti da convenzioni;
da entrate derivanti da attività commerciali e produttive purché marginali in quanto compatibili con la natura di O.D.V. dell’Associazione;
da elargizioni di enti pubblici o privati.
Il fondo comune, costituito a titolo esemplificativo e non esaustivo da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’Associazione né all’atto del suo scioglimento.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
TITOLO V – ASSOCIATI
Articolo 5
Possono essere Soci tutte le persone fisiche, italiane o straniere, che condividono gli scopi e le finalità dell’Associazione. Si acquisisce la qualifica di Socio con l’ammissione deliberata dal Consiglio direttivo che determina anche le modalità d’iscrizione e stabilisce la quota annua d’adesione all’Associazione e decide sull’eventuale esclusione del socio
La qualità di Socio si perde:
a) per decesso;
b) per recesso;
c) per mancato versamento della quota associativa;
d) per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
e) per l’instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l’Associazione;
f) per non adempimento dei doveri inerenti alla qualità di associato o agli impegni assunti verso l’Associazione.
Il socio escluso o il soggetto la cui domanda di ammissione sia stata rigettata motivatamente dal Consiglio direttivo ha diritto a chiedere, entro 10 giorni dalla comunicazione di tale decisione, che sulla stessa si pronunci l’Assemblea che è convocata entro 30 giorni. Il recesso diventa operante dalla sua comunicazione all’Associazione mentre in caso di esclusione per i motivi di cui alle lettere d) e) f) del presente articolo, la stessa diventa operante dalla annotazione nel libro soci.
Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti nel Consiglio direttivo comporta l’automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.
Il Socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Articolo 6
Doveri e diritti degli associati:
i Soci sono obbligati:
a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni lega1mente adottate dagli organi associativi;
b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’Associazione;
c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
d) eventualmente a prestare la loro opera a favore dell’Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.
I Soci in regola con il versamento della quota associativa hanno diritto:
a) a partecipare attivamente alla vita associativa;
b) al voto anche per delega se maggiorenni, nessun Socio potrà avere più di una delega;
c) ad essere eletti a tutte le cariche purché siano maggiorenni, capaci d’intendere e di volere.
TITOLO VI – ORGANI SOCIALI
Articolo 7
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Presidente.
TITOLO VII – ASSEMBLEA
Articolo 8
L’Assemblea ordinaria dei Soci si riunisce almeno una volta all’anno entro il 30 aprile; è composta da tutti i Soci e può essere ordinaria e straordinaria. Essa indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed inoltre:
a) approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
b) elegge i componenti del Consiglio direttivo;
c) delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
d) decide sulle questioni inerenti alla esclusione o non ammissione di soci;
e) decide su ogni materia non espressamente attribuita ad altro organo e su quelle comunque sottopostele da Consiglio direttivo.
L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta l’anno per l’approvazione dei bilanci ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità, in questi ultimi due casi è convocata entro 30 giorni dalla richiesta.
L’Assemblea si riunisce in via straordinaria:
per modificazioni dello statuto;
per lo scioglimento anticipato dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio;
per la nomina e i poteri dei liquidatori.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente e, in sua assenza, dal vicepresidente e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data di riunione nel domicilio indicato al momento dell’adesione, o mediante annuncio affisso nei 20 giorni precedenti nei locali dell’Associazione, contenenti l’indicazione della data di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci e l’intero Consiglio direttivo.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, mentre le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie devono essere approvate con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
TITOLO VIII – CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE
Articolo 9
Il Consiglio direttivo è formato da un numero dispari di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque, eletti dall’Assemblea dei Soci. Il primo Consiglio direttivo è nominato con l’atto costitutivo. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.
Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti decada dall’incarico, il Consiglio direttivo, provvede alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio, previa ratifica da parte dell’Assemblea alla prima riunione utile, ovvero in mancanza di un soggetto primo tra i non eletti, il/i Consigliere/i verrà/verranno eletto/i entro trenta giorni dall’Assemblea, appositamente convocata dal Presidente. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Comitato, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio entro 30 giorni.
Il Consiglio elegge al suo interno un Presidente, un vicepresidente.
Al Consiglio direttivo spetta di:
curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
predisporre il bilancio;
eleggere il Presidente, il vicepresidente;
deliberare sulle domande di nuove adesioni e sulle esclusioni dei Soci;
stabilire l’entità della quota associativa annuale;
predisporre eventuali regolamenti interni; .
provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei Soci.
Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente e in assenza di entrambi del consigliere più anziano.
Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta all’anno per la predisposizione del progetto di bilancio consuntivo da presentare all’assemblea e tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta almeno un terzo dei Consiglieri. In questo caso il Consiglio va convocato entro 30 giorni.
Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, sottoscritto da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.
Il Consiglio direttivo è convocato mediante comunicazione via fax e/o e-mail e/o lettera da recapitare almeno 8 giorni prima della riunione.
Articolo 10
Il Presidente, eletto dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei Soci.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al vicepresidente, anch’esso nominato dal Consiglio direttivo e in assenza di questi al membro più anziano. In caso di dimissioni, spetta al vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l’elezione del nuovo presidente.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell’adunanza immediatamente successiva.
Articolo 11
Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito.
TITOLO IX – SCIOGLIMENTO
Articolo 12
In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore individuata dall’Assemblea dei Soci, previa nomina di uno o più liquidatori.
TITOLO X – CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Articolo 13
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimesso al giudizio di un arbitro amichevole compositore, che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad un arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, alla nomina dell’arbitro sarà provveduto dal Vescovo della diocesi di Imola, o da un suo delegato.
TITOLO XI – RINVIO
Articolo 14
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.
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I comparenti chiamano a presiedere la riunione il Sig. Martelli Don Massimo ed a fungere da Segretario il Sig. Bussi Renzo.
Il Presidente illustra i motivi che hanno determinato i presenti a farsi promotori della costituzione dell’associazione che sarà retta secondo le norme stabilite dallo Statuto che si allega al presente atto quale parte integrante. Lo Statuto stabilisce in particolare che l’adesione alla associazione è libera, che il suo funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro.
I presenti deliberano dopo ampia discussione di costituire, al fine e per gli effetti della L. 266/91 e della Legge regionale Emilia Romagna n. 12/2005, una Associazione di volontariato, di durata indeterminata, denominata: “Amici ed ex allievi dell’Istituto Santa Caterina”, con sede in Imola, via Cavour n. 2/E, disciplinata secondo le norme stabilite dalle leggi sopraccitate e dall’allegato Statuto.
Stabiliscono inoltre che, per il primo mandato triennale, il Consiglio Direttivo sia composto dai seguenti cinque membri, di cui indicano specificamente il Presidente nella persona di Martelli don Massimo.[OMISSIS] Firma dei soci fondatori[OMISSIS] STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
“Amici ed ex allievi dell’Istituto Santa Caterina”,
approvato il 25 novembre 2009
TITOLO I – COSTITUZIONE – SEDE – DURATA
Articolo 1
È costituita con sede in Imola (BO) Via Cavour n. 2/E, l’Associazione di volontariato, costituita ai sensi della legge 266/91 e della Legge regionale Emilia Romagna n. 12/2005, denominata “Amici ed ex allievi dell’Istituto Santa Caterina”.
L’Associazione potrà istituire sedi secondarie o sezioni in qualunque Comune della regione Emilia-Romagna o del territorio nazionale.
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato; l’Associazione non ha scopo di lucro.
TITOLO II – SCOPI E FINALITA’
Articolo 2
L’Associazione opera in attività di volontariato inteso come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, a favore di soggetti in difficoltà, di soggetti svantaggiati quali minorenni, giovani, persone diversamente abili e loro familiari, persone anziane.
L’Associazione si prefigge lo scopo della solidarietà civile, culturale, sociale, secondo i principi della dottrina sociale cristiana, attraverso il sostegno alle attività presenti e future dell’Istituto Artigianelli Santa Caterina di Imola.
In particolare per la realizzazione dello scopo prefissato e nell’intento di agire in favore di tutta la comunità, l’Associazione si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di svolgere, in attività di volontariato ed a vantaggio della comunità, in maniera autonoma, o in collaborazione con altre associazioni, enti e soggetti privati aventi finalità simili e che condividano gli scopi e le finalità dell’Associazione, le seguenti attività:
accoglienza, assistenza, educazione, animazione e formazione delle giovani generazioni;
accoglienza, assistenza, cura di persone in difficoltà, di soggetti svantaggiati, di persone diversamente abili e loro familiari, di persone anziane;
aggregazione e socializzazione dei giovani, di persone in difficoltà, di soggetti svantaggiati, di persone diversamente abili e loro familiari, di persone anziane anche attraverso iniziative ricreative, ludiche, sportive, di animazione, di espressione artistica, di vacanza;
assistenza di persone in difficoltà anche attraverso la raccolta e la distribuzione di beni di prima necessità;
sostegno alla genitorialità e all’azione educativa delle famiglie e delle realtà scolastiche;
accoglienza ed assistenza dei familiari delle persone ricoverate in ospedali e luoghi di cura;
promozione di iniziative, incontri, convegni, momenti per la crescita della solidarietà all’interno della comunità,
organizzazione di eventi, spettacoli, feste, cene ed altre iniziative allo scopo di raccogliere fondi per le proprie attività e per promuovere e sensibilizzare la collettività alle proprie finalità, in conformità con la normativa soprarichiamata.
Le attività di cui al comma precedente sono svolte prevalentemente con l’attività dei Soci dell’Associazione prestata in forma esclusivamente personale e volontaria. L’attività degli aderenti non sarà retribuita in alcun modo. Agli aderenti possono essere rimborsate solo le spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione nei limiti stabiliti dagli organi dell’Associazione. Ogni forma di rapporto economico con l’Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, anche occasionale, è incompatibile con la qualità di Socio.
TITOLO III – ESERCIZIO
Articolo 3
L’esercizio dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il l° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.
TITOLO IV – PATRIMONIO
Articolo 4
Il patrimonio dell’Associazione, che non ha scopo di lucro, è costituito:
dalle quote sociali, che saranno definite annualmente in misura complessivamente adeguata al perseguimento delle finalità statutarie, e dai contributi volontari degli stessi Soci. In caso di eccezionale necessità da quote straordinarie, in misura non superiore alla quota associativa, da deliberarsi comunque dall’assemblea;
da contributi di privati, da donazioni e da lasciti testamentari;
da contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
da contributi di organismi internazionali;
da rimborsi derivanti da convenzioni;
da entrate derivanti da attività commerciali e produttive purché marginali in quanto compatibili con la natura di O.D.V. dell’Associazione;
da elargizioni di enti pubblici o privati.
Il fondo comune, costituito a titolo esemplificativo e non esaustivo da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’Associazione né all’atto del suo scioglimento.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
TITOLO V – ASSOCIATI
Articolo 5
Possono essere Soci tutte le persone fisiche, italiane o straniere, che condividono gli scopi e le finalità dell’Associazione. Si acquisisce la qualifica di Socio con l’ammissione deliberata dal Consiglio direttivo che determina anche le modalità d’iscrizione e stabilisce la quota annua d’adesione all’Associazione e decide sull’eventuale esclusione del socio
La qualità di Socio si perde:
a) per decesso;
b) per recesso;
c) per mancato versamento della quota associativa;
d) per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
e) per l’instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l’Associazione;
f) per non adempimento dei doveri inerenti alla qualità di associato o agli impegni assunti verso l’Associazione.
Il socio escluso o il soggetto la cui domanda di ammissione sia stata rigettata motivatamente dal Consiglio direttivo ha diritto a chiedere, entro 10 giorni dalla comunicazione di tale decisione, che sulla stessa si pronunci l’Assemblea che è convocata entro 30 giorni. Il recesso diventa operante dalla sua comunicazione all’Associazione mentre in caso di esclusione per i motivi di cui alle lettere d) e) f) del presente articolo, la stessa diventa operante dalla annotazione nel libro soci.
Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti nel Consiglio direttivo comporta l’automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.
Il Socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Articolo 6
Doveri e diritti degli associati:
i Soci sono obbligati:
a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni lega1mente adottate dagli organi associativi;
b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’Associazione;
c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
d) eventualmente a prestare la loro opera a favore dell’Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.
I Soci in regola con il versamento della quota associativa hanno diritto:
a) a partecipare attivamente alla vita associativa;
b) al voto anche per delega se maggiorenni, nessun Socio potrà avere più di una delega;
c) ad essere eletti a tutte le cariche purché siano maggiorenni, capaci d’intendere e di volere.
TITOLO VI – ORGANI SOCIALI
Articolo 7
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Presidente.
TITOLO VII – ASSEMBLEA
Articolo 8
L’Assemblea ordinaria dei Soci si riunisce almeno una volta all’anno entro il 30 aprile; è composta da tutti i Soci e può essere ordinaria e straordinaria. Essa indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed inoltre:
a) approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
b) elegge i componenti del Consiglio direttivo;
c) delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
d) decide sulle questioni inerenti alla esclusione o non ammissione di soci;
e) decide su ogni materia non espressamente attribuita ad altro organo e su quelle comunque sottopostele da Consiglio direttivo.
L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta l’anno per l’approvazione dei bilanci ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità, in questi ultimi due casi è convocata entro 30 giorni dalla richiesta.
L’Assemblea si riunisce in via straordinaria:
per modificazioni dello statuto;
per lo scioglimento anticipato dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio;
per la nomina e i poteri dei liquidatori.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente e, in sua assenza, dal vicepresidente e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data di riunione nel domicilio indicato al momento dell’adesione, o mediante annuncio affisso nei 20 giorni precedenti nei locali dell’Associazione, contenenti l’indicazione della data di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci e l’intero Consiglio direttivo.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, mentre le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie devono essere approvate con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
TITOLO VIII – CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE
Articolo 9
Il Consiglio direttivo è formato da un numero dispari di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque, eletti dall’Assemblea dei Soci. Il primo Consiglio direttivo è nominato con l’atto costitutivo. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.
Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti decada dall’incarico, il Consiglio direttivo, provvede alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio, previa ratifica da parte dell’Assemblea alla prima riunione utile, ovvero in mancanza di un soggetto primo tra i non eletti, il/i Consigliere/i verrà/verranno eletto/i entro trenta giorni dall’Assemblea, appositamente convocata dal Presidente. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Comitato, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio entro 30 giorni.
Il Consiglio elegge al suo interno un Presidente, un vicepresidente.
Al Consiglio direttivo spetta di:
curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
predisporre il bilancio;
eleggere il Presidente, il vicepresidente;
deliberare sulle domande di nuove adesioni e sulle esclusioni dei Soci;
stabilire l’entità della quota associativa annuale;
predisporre eventuali regolamenti interni; .
provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei Soci.
Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente e in assenza di entrambi del consigliere più anziano.
Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta all’anno per la predisposizione del progetto di bilancio consuntivo da presentare all’assemblea e tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta almeno un terzo dei Consiglieri. In questo caso il Consiglio va convocato entro 30 giorni.
Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, sottoscritto da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.
Il Consiglio direttivo è convocato mediante comunicazione via fax e/o e-mail e/o lettera da recapitare almeno 8 giorni prima della riunione.
Articolo 10
Il Presidente, eletto dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei Soci.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al vicepresidente, anch’esso nominato dal Consiglio direttivo e in assenza di questi al membro più anziano. In caso di dimissioni, spetta al vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l’elezione del nuovo presidente.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell’adunanza immediatamente successiva.
Articolo 11
Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito.
TITOLO IX – SCIOGLIMENTO
Articolo 12
In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore individuata dall’Assemblea dei Soci, previa nomina di uno o più liquidatori.
TITOLO X – CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Articolo 13
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimesso al giudizio di un arbitro amichevole compositore, che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad un arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, alla nomina dell’arbitro sarà provveduto dal Vescovo della diocesi di Imola, o da un suo delegato.
TITOLO XI – RINVIO
Articolo 14
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.
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Noi sentiamo che, non per merito nostro, ma per tutta bontà Sua, e per l’intrinseca indiscutibile bontà della causa della gioventù, l’opera cui abbiamo consacrato la nostra penna, la nostra parola, tutta l’attività nostra, è opera di Dio!
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